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Categoria: Principale -> Autocertificazione

Domanda
·  Cosa si intende per “autocertificazione” e da quali norme è regolata in Italia?
·  Chi può avvalersi della possibilità di fornire autocertificazioni?
·  In quali casi può essere utilizzata l’autocertificazione?
·  Quali certificati possono essere sostituiti dall’autocertificazione?
·  In quali casi è possibile ricorrere all’ autocertificazione secondo la legge n.15/1968?
·  Di quali ulteriori certificazioni si può dare una dichiarazione sostitutiva grazie al D.P.R. n.445/2000?
·  Come si può fare la dichiarazione sostitutiva di certificati?
·  Quali sono i casi in cui è possibile ricorrere all’autocertificazione?
·  Come si può fare la dichiarazione sostitutiva di atti notori?
·  Qual è la validità delle dichiarazioni sostitutive di normali certificazioni e di atti notori?
·  Ci sono dei casi in cui è ammessa SOLO l’autocertificazione?
·  Quali sono i casi in cui l’autocertificazione non è MAI ammessa?
·  Quali sono i casi in cui la Pubblica Amministrazione NON PUO’ più chiedere certificazioni ai cittadini?
·  È necessario autenticare le autocertificazioni?
·  Cosa succede per chi non è in grado di firmare la dichiarazione sostitutiva?
·  Quali sono le sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere?
·  Quali sono le sanzioni per gli impiegati che non accettano l’autocertificazione e come possono reagire i cittadini di fronte a questa evenienza?
·  Documenti di riconoscimento e di identità: cosa cambia?

Risposta
·  Cosa si intende per “autocertificazione” e da quali norme è regolata in Italia?

Per "autocertificazione" si intende “la certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale certificazione” (art.2, legge. .15/1968), e rappresenta cioè la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo più semplice e con meno oneri. Le norme sulle autocertificazioni sono contenute nella legge n.15/1968 (art. 2) e sono poi state raccolte nel più recente DPR 8/12/2000 n. 445 ("Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"), che ha ridefinito ed esteso il campo di applicabilità delle dichiarazioni sostitutive di certificati.

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·  Chi può avvalersi della possibilità di fornire autocertificazioni?

La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione è concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi europei. La facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (art. 2 del D.P.R. 403/98) limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

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·  In quali casi può essere utilizzata l’autocertificazione?

L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

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·  Quali certificati possono essere sostituiti dall’autocertificazione?

L’autocertificazione può essere sostitutiva di: NORMALI CERTIFICAZIONI
Scarica qui i modelli delle autocertificazioni
Stato di Famiglia
Data e luogo di nascita
Residenza
Cittadinanza
Godimento dei diritti politici
Stato Civile
Esistenza in vita
Nascita del figlio
Decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
Posizione agli effetti degli obblighi militari

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·  In quali casi è possibile ricorrere all’ autocertificazione secondo la legge n.15/1968?

Secondo la legge n.15/1968, si può ricorrere all’autocertificazione nei seguenti casi: • data e luogo di nascita; • la residenza; • la cittadinanza; • il godimento dei diritti politici; • lo stato di celibe, coniugato o vedovo; • lo stato di famiglia; • l’esistenza in vita; • la nascita del figlio; • il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; • la posizione agli effetti degli obblighi militari; • l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione.

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·  Di quali ulteriori certificazioni si può dare una dichiarazione sostitutiva grazie al D.P.R. n.445/2000?

Grazie al D.P.R. n. 445/2000, sono state introdotte nuove norme che allargano il numero dei casi per cui è possibile ricorrere all’autocertificazione: • titoli di studio acquisiti; • qualifiche professionali; • esami sostenuti universitari e di stato; • titoli di specializzazione; • titoli di abilitazione; • titoli di formazione; • titoli di aggiornamento; • titoli di qualificazione tecnica; • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare; • codice fiscale o partita IVA; • qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria; • stato di disoccupazione; • qualità di pensionato e categoria di pensione; • qualità di studente; • qualità di casalinga; • qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; • adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 237/64 come modificato dall’art. 22 della legge 958/86; • assenza di condanne penali; • qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.

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·  Come si può fare la dichiarazione sostitutiva di certificati?

La dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni si può fare scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive. Inoltre, è possibile trasmettere documenti, atti e certificati per fax, per porta o mezzo telematico e informatico, alle Amministrazioni Pubbliche.

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·  Quali sono i casi in cui è possibile ricorrere all’autocertificazione?

Gli interessati possono ricorrere all’autocertificazione per tutti gli stati, fatti e qualità personali che non siano certificabili da parte di una pubblica amministrazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000. Inoltre, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti e di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la possibilità di attestare la conformità all’originale di una pubblicazione.

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·  Come si può fare la dichiarazione sostitutiva di atti notori?

La dichiarazione sostitutiva di atti notori può essere fatta dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco . Qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l’amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, ha a disposizione 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione.

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·  Qual è la validità delle dichiarazioni sostitutive di normali certificazioni e di atti notori?

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono. Normalmente i certificati hanno validità per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentari non dispongano una validità superiore. La validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile se l’interessato dichiara che i dati contenuti nel certificato non hanno subito modifiche e sottoscrive tale dichiarazione. Hanno validità illimitata, invece, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati fatti personali che non sono soggetti a modificazioni ( certificati di nascita, di morte, titoli di studio, ecc.).

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·  Ci sono dei casi in cui è ammessa SOLO l’autocertificazione?

L’utilizzo ESCLUSIVO dell’autocertificazione è previsto nei casi in cui occorrano: • certificati, estratti e attestati da presentare per le iscrizioni nelle scuole e università; • certificati, estratti e attestati da presentare, a qualsiasi titolo, negli uffici della motorizzazione civile; • certificati ed estratti ricavabili dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni per i procedimenti di loro competenza.

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·  Quali sono i casi in cui l’autocertificazione non è MAI ammessa?

L’autocertificazione NON E’ MAI AMMESSA per i certificati: • medici; • sanitari; • veterinari; • di origine; • di conformità all’Ue; • marchi; • brevetti.

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·  Quali sono i casi in cui la Pubblica Amministrazione NON PUO’ più chiedere certificazioni ai cittadini?

Nel caso in cui si debba certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, la Pubblica Amministrazione non può più chiedere certificazioni ma è sufficiente l’esibizione di un documento di riconoscimento. La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso. Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.

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·  È necessario autenticare le autocertificazioni?

Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni non è prevista l’autentica della firma. L’autentica con le modalità tradizionali rimane per le dichiarazioni rivolte ai privati e per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, etc…) da parte di terze persone.

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·  Cosa succede per chi non è in grado di firmare la dichiarazione sostitutiva?

Gli impiegati delle Pubbliche Amministrazioni devono accettare l’autocertificazione di chi non sa o non può firmare, ma è in grado di intendere e di volere, dopo averne accertata l’identità. L’autocertificazione di chi ha un temporaneo impedimento per problemi di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado davanti ad un pubblico ufficiale che deve accertare l’identità della persona.

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·  Quali sono le sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere?

Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari. Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

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·  Quali sono le sanzioni per gli impiegati che non accettano l’autocertificazione e come possono reagire i cittadini di fronte a questa evenienza?

I pubblici ufficiali o gli impiegati dell’ufficio pubblico che non ammettono l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nei casi consentiti, violano i doveri d’ufficio e possono incorrere nelle sanzioni previste dal Codice penale per omissione o rifiuto di atti d’ufficio, nonché nelle sanzioni disciplinari. La stessa violazione si presenta anche nel caso in cui i dipendenti richiedano un certificato laddove è sufficiente l’autocertificazione. In caso di rifiuto dell’autocertificazione, i cittadini devono accertarsi di chi è il responsabile della pratica e chiedere per iscritto le ragioni del mancato accoglimento, inviando la richiesta anche al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l’ufficio che rifiutato l’autocertificazione. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta il pubblico ufficiale o il dipendente incaricato non compie l’atto o non risponde per motivare le ragioni del ritardo o rifiuto, si creano i presupposti per le sanzioni penali che prevedono la reclusione sino a due anni o la multa sino a mille euro, nonché per le sanzioni disciplinari.

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·  Documenti di riconoscimento e di identità: cosa cambia?

All’art. 35 viene chiarito che in tutti i casi in cui nel testo unico viene richiesto un documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità: • Il passaporto • La patente di guida • La patente nautica • Il libretto di pensione • Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici • Il porto d’armi • Le tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, purchè munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente. L’art. 35 inoltre prevede che nel caso il documento sia scaduto possa essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell’interessato sulla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non sono cambiati. ATTENZIONE! -Il cittadino è responsabile di ciò che dichiara ed in caso di falsa dichiarazione verrà perseguito penalmente. Attenzione quindi alle sviste o alle leggerezze -L’autocertificazione è uno strumento riservato ai rapporti con l’amministrazione italiana e non con le amministrazioni degli altri stati esteri. COS'E' ? E’ una dichiarazione personale, dove si attesta ciò che sarebbe dovuto apparire su certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione. Questa ha valore effettivo se presentata ad uffici pubblici o a gestori di pubblici servizi. Snellisce l'iter burocratico evitando un inutile "passaggio" all'Anagrafe del Comune e permette al cittadino di risparmiare anche l'imposta di bollo di £.20.000 L'AUTOCERTIFICAZIONE NON E' CONSENTITA: per i rapporti intercorrenti tra privati, tra cittadino e autorità giudiziaria o militare; per gli estratti di nascita e di stato civile e di tutti quei casi in cui, secondo le norme vigenti in Italia, occorra accertare preventivamente l'esistenza di eventuali annotazioni. DICHIARAZIONI TEMPORANEE SOSTITUTIVE Le dichiarazioni temporanee sostitutive comprovanti qualità, situazioni e fatti personali, danno il vantaggio al cittadino italiano anche all’estero presso i consolati di presentare la documentazione richiesta solo se e quando il concorso, o altre condizioni , si siano conclusi favorevolmente. Un esempio molto importante sono i pubblici concorsi Il rifiuto di accettare queste dichiarazioni da parte di un pubblico ufficiale o di un funzionario di qualsiasi ufficio pubblico italiano in Italia e all’estero costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene punito dalla legge: Titoli di studio, specializzazioni, corsi professionali o qualifiche professionali possedute Risultati di esami, titoli di specializzazione, borse di studio o di abilitazione Professione esercitata, attività lavorativa, incarichi assunti, stato di disoccupazione Qualità di studente, casalinga, pensionato Qualità di erede, proprietario, usufruttuario, locatore, affittuario Qualità di legale rappresentante di società fisiche o giuridiche, di tutore o curatore Assolvimento di specifici obblighi contributivi Iscrizione presso associazioni di categoria, enti pubblici e privati Stato di volontario in servizio civile Qualità di invalidità riconosciuta, tipo, classe e natura Mutui o prestiti contratti, spese effettuate e danni subiti Possesso di licenze ed autorizzazioni amministrative QUESTI I TESTI DA SCARICARE PER L’USO • Stato di Famiglia • Data e luogo di nascita • Residenza • Cittadinanza • Godimento dei diritti politici • Stato Civile • Esistenza in vita • Nascita del figlio • Decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente • Posizione agli effetti degli obblighi militari Per maggiori chiarimenti consulta il sito: www.funzionepubblica.it

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