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Il voto degli Italiani all'Estero

Elezioni Politiche 2008

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Messaggero di sant'Antonio
Italiani d'Argentina
  
28 gen 2006Nelle prossime elezioni potranno votare anche i cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali.

ROMA, 28 gen. (Italia Estera) - Nelle prossime consultazioni elettorali  italiane potranno votare anche i cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali.

Potranno votare nella circoscrizione Estero  anche il  personale delle forze armate e di polizia impegnato nelle missioni internazionali di pace, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato che operano nei vari Paesi del mondo ed i professori universitari che operano nei centri di ricerca all'estero. Un ampliamento  del corpo elettorale della circoscrizione Estero, che avverrà però soltanto per la prossima consultazione elettorale.

Lo stabilisce un emendamento  votato dalla Camera e dal Senato nel testo unificato sul voto degli italiani temporaneamente all'estero, inserito nel decreto legge sul voto domiciliare degli elettori con gravi patologie: Questo il testo dell'emendamento:

 Art. 3-bis.  (Voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali)

1. In occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie previste dall’articolo 138 della Costituzione successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all’articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo:
a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all’estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all’estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall’amministrazione di appartenenza, sia superiore a dodici mesi, nonché qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
c) i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino all’estero da almeno tre mesi.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), entro i quindici giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono necessariamente registrarsi negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali.
4. L’iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3, non interferisce sullo status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.
5. Le amministrazioni di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni e al Ministero dell’interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
7. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto, dell’esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a) nonché gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.
9. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un ufficio consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio nazionale all’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali della personalità e della segretezza del voto.
 




 
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