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La convenzione Italia-Canada per evitare le doppie imposizioni fiscali

    L'on. Gino Bucchino, che è intervenuto in aula nel corso della discussione finale per illustrare contenuti e alcune criticità dell’accordo, sottolinea che l’accordo era stato sottoscritto dai due Paesi nel lontano 2002, anno in cui il Parlamento canadese lo aveva immediatamente ratificato. Ora con nove anni di ritardo anche l’Italia ha rispettato l’impegno assunto. Tuttavia – ricorda il parlamentare - per l’entrata in vigore è stato concordato di conferire efficacia alle disposizioni contenute nell’accordo a decorrere dal 1º gennaio dell’anno solare in cui si procede allo scambio degli strumenti di ratifica (operazione solitamente lenta che si spera comunque possa avvenire entro l’anno in corso).

    L’esigenza di procedere alla negoziazione della nuova convenzione era sorta sia in relazione alle riforme fiscali introdotte dai due Stati (in Italia, la riforma del 1997 aveva portato, tra l’altro, all’abolizione dell’ILOR – già prevista tra le imposte cui si applica la Convenzionein vigore – e all’introduzione dell’IRAP), sia al fine di tenere conto dei mutati presupposti economico-finanziari.

    L’accordo, costituito da 29 articoli e da un Protocollo d’intesa, mantiene in linea di massima la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE; esso tuttavia si applica alla sola imposizione sui redditi, essendo stata esclusa, sulla base del criterio della reciprocità, la tassazione del patrimonio.

    La ratio di questa tipologia di accordi internazionali è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano "transnazionale”.

    L’accordo pone le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Canada, rendendo possibile un’equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso, rappresentando così anche una importante struttura di base per lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti.

    In ordine alla disciplina dei redditi di impresa, è stato accolto il principio generale in base al quale gli stessi sono imponibili nel Paese di residenza, a meno che non siano attribuibili ad una stabile organizzazione.

    L’On. Bucchino evidenzia in particolare che l’accordo risolve definitivamente le situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati contraenti relative al personale a contratto in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada, personale che a causa della confusione interpretativa dell’attuale convenzione era stato messo nell’imbarazzante e penalizzante situazione di “evasore fiscale” di fronte all’erario canadese. In sostanza nel nuovo accordo è stata chiarita la situazione fiscale dei contrattisti con doppia nazionalità o cittadini dello Stato erogatore e residenti nell’altro Stato e ribadita in maniera finalmente chiara la potestà impositiva esclusiva allo Stato che eroga i compensi a detto personale. E’ opportuno altresì precisare che la norma del nuovo accordo relativa alla sua entrata in vigore stabilisce che le disposizioni relative alla potestà impositiva sui compensi del personale contrattista in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa avranno una efficacia anticipata di tre anni (quindi retroattiva).

    Infine, per quanto riguarda le pensioni (il parlamentare ricorda che in Canada l’Inps paga oltre 65.000 pensioni) il nuovo accordo stabilisce, per sommi capi, che le pensioni private (come ad esempio quelle dell’INPS) sono di norma imponibili nello Stato di residenza del beneficiario, mentre invece le pensioni italiane degli ex dipendenti pubblici residenti in Canada sono imponibili solo in Italia (come ad esempio le pensioni dell’Inpdap). Bucchino però rileva con preoccupazione che è prevista tuttavia, e purtroppo, la possibilità che le pensioni dell’Inps siano tassate – con una complessa modalità - oltre che dallo Stato di residenza (il Canada) anche dallo Stato italiano. Si tratta di un serio problema e di un limite dell’accordo perché continuerà così ad innescarsi nel caso di tassazione concorrente l’odioso e faticoso procedimento per il credito di imposta.

    Il parlamentare auspica quindi che in un prossimo futuro, magari con un semplice scambio di note, possa essere eliminato il meccanismo della tassazione concorrente che gli accordi contro le doppie imposizioni dovrebbero appunto abolire.

    L’On. Bucchino precisa infine che se le disposizioni della cessanda convenzione dovessero consentire trattamenti più favorevoli rispetto a quanto previsto dalle nuove disposizioni in vigore, tali più favorevoli effetti potranno continuare ad essere invocati, in via transitoria, fino all’ultimo giorno dell’anno successivo rispetto a quello di entrata in vigore della nuova Convenzione (in sostanza, circa due anni).


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