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29 dic 2005LA NUOVA LEGGE SUL RISPARMIO FIRMATA DA CIAMPI

ROMA, 28 dic. - (Italia Estera) - Il Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi ha firmato la nuova legge sul risparmio. Dopo la promulgazione, per essere operante, si attende che venga pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. La legge é già stata pubblicata  anche sulla Gazzetta Ufficiale.
Ecco, in sintesi, cosa prevede la legge a partire dalle sue ripercussioni su palazzo Koch, che come si sa é la sede della Banca d'Italia in Via Nazionale.
 
BANKITALIA SOGGETTO PUBBLICO: La Banca di Via Nazionale diventa un istituto di diritto pubblico: entro tre anni dalla data di entrata in vigore della riforma saranno ridefiniti, con regolamento, sia il suo assetto proprietario che le modalità di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale di Bankitalia. Palazzo Koch, che opera nel rispetto del principio di trasparenza, deve riferire del suo operato al Parlamento e al Governo con una relazione semestrale e deve emanare i suoi atti sempre in forma scritta e motivata.
 
NOMINA E REVOCA GOVERNATORE: Vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del premier, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Queste nuove regole entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
 
ADEGUAMENTO STATUTO A RIFORMA: L'adeguamento dello Statuto deve avvenire entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Entro 60 giorni, poi, lo Statuto deve ridefinire le competenze del Consiglio superiore in modo tale da attribuirgli anche funzioni di vigilanza e controllo all'interno dell'Istituto di Via Nazionale. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle novità introdotte dalla riforma entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
 
LA COLLEGIALITA': La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del Governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al Direttorio, salvo quelli relativi alle decisioni sulle attribuzioni del sistema europeo di banche centrali. Le deliberazioni del Direttorio sono adottate a maggioranza e in caso di parità dei voti prevale quello del Governatore.
 
MANDATO A TERMINE PER GOVERNATORE E DIRETTORIO: L'inquilino di palazzo Koch dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. Stesso limite temporale per i membri del Direttorio che, però, in sede di prima applicazione, cessano dalla carica secondo un'articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell'Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore a cinque anni. Queste nuove regole entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
 
CONCORRENZA BANCARIA: In sostanza passa dalla Banca d'Italia all'Antitrust. Nel dettaglio il provvedimento prevede il condominio Bankitalia-Antitrust per le autorizzazioni sulle acquisizioni e concentrazioni bancarie, lasciando però a palazzo Koch solo le valutazioni di sana e prudente gestione ed invece all'Autorità le valutazioni sull'assetto concorrenziale del mercato. Ma per gli abusi di posizione dominate e per i cartelli, la vigilanza e' tutta in capo all'Autorità guidata da Catricalà e non più a Bankitalia.
 
FALSO IN BILANCIO 'SEMPLICE': Reclusione fino a 2 anni per tutti gli amministratori e dirigenti di ogni genere di società rei di falso in bilancio. La punibilità é comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. Al massimo il reo si vede irrogare sanzioni amministrative da 10 a 100 quote o viene interdetto dagli uffici da 6 mesi a 3 anni. Termini di prescrizione tre anni.
 
FALSO IN BILANCIO CON DANNO: Reclusione da 6 mesi a 3 anni per amministratori e dirigenti che causano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Procedibilità solo per querela della persona offesa ed anche se il fatto ''integra un altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici e della comunità europea ''.
 
SOCIETA' QUOTATE: Se si tratta di società quotate la pena va da 1 a 4 anni e il delitto e' procedibile d'ufficio.
 
ATTENTATO AI RISPARMIATORI: La pena va da 2 a 6 anni ''se il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori''. Il reato di nocumento si considera ''grave'' quando il danno abbia riguardato ''un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat, o se abbia distrutto o ridotto il valore di titoli di un'entita' complessiva superiore allo 0,1 per mille del Pil”.
 
COMMISSIONE A TUTELA RISPARMIATORI: viene istituita la Commissione per la tutela del risparmio alle dirette dipendenze del Presidente del consiglio dei ministri. Sarà un organo collegiale, composto da un presidente e due commissari nominati con decreto dal premier, su proposta del titolare dell'Economia, di concerto con il ministro per la Funzione pubblica. La Commissione, istituita senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, svolgerà le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei risparmiatori e dovrà relazionare sulla propria attività ogni 6 mesi al presidente del Consiglio. Il nuovo organismo avrà, infine, l'obbligo di rendere rapporto all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
 



 
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