
ROMA – Da ieri è in vigore il decreto ministeriale 301/307 col quale si autorizza, da parte del Ministero degli Esteri, l’Autorità Diplomatica o Consolare a concedere, senza richiedere la preventiva autorizzazione ministeriale, sussidi ai cittadini che versano in stato di indigenza fino all’importo massimo di due milioni lire. La concessione in parola non è soggetta all’obbligo di restituzione all’Erario italiano da parte del beneficiario. Il decreto prevede anche che l’Autorità Diplomatica o Consolare può provvedere, autonomamente ai rimpatrio dei cittadini indigenti fino all’importo di due milioni ed all’erogazione di danaro fino a cinquecentomila lire a titolo di prestito come anticipazione per spese di rimpatrio oppure per altri gravi esigenze ai cittadini che versino in stato di occasionale necessità. L’erogazione in parola è soggetta all’obbligo del rimborso all’Erario da parte del beneficiario il quale è tenuto a sottoscrivere formale promessa di restituzione, cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 del Codice di procedura civile.