17 giu 2005 | Voto all¹estero: ritardo incostituzionale / Ciampi potrebbe sciogliere le Camere ++di Dom Serafini++ |
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NEW YORK - La scossa sismica é stata annunciata da Mario Baccini, ministro della
Funzione Pubblica per conto dell¹UDC quando ha chiesto in un¹intervista perché in
Italia non ci si puó candidare per il voto all¹estero. A parte la considerazione
che in Italia ci sono a disposizione 618 seggi alla Camera e 307 al Senato,
contro i 12 e 8 rispettivamente per l¹estero; per i 3,5 milioni di elettori
italiani all¹estero (il 7% degli italiani totali), i seggi dovrebbero essere 44
alla Camera e 22 al Senato.
La scossa é arrivata quando la Commissione Affari Costituzionali del Senato
si é mostrata perplessa sull¹applicazione delle normative costituzionali
(articoli 48, 56 e 57) approvate in entrambi i rami del Parlamento quasi
all¹unanimitá. Queste tre leggi costituzionali sono state modificate da due leggi
costituzionali nel 2000 e 2001. Nel dicembre del 2001 é stata inoltre approvata la
legge ordinaria (a maggioranza semplice), la 459 che disciplina l¹esercizio del
diritto di voto all¹estero ma senza la distribuzione dei seggi elettorali
assegnate alla circostrizione estera.
A ció ha fatto seguito un presunto emendamento del Governo per posticipare il
voto all'estero al 2011. Per Baccini, a detta delle agenzie stampa,
³l¹Italia non è ancora pronta al voto degli italiani all¹estero², ma il Ministro per
gli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia conferma ³al cento per cento e, vorrei
dire, al mille per cento, non vi è alcuna posizione di Governo in adesione a
questo tipo di affermazione².
Dura presa di posizione dei Responsabili per gli Italiani nel Mondo, Franco
Danieli (Dl), Gianni Pittella (Ds), Giovanni Crema (Sdi) che hanno respinto la
³proposta avanzata dalla maggioranza di governo di cancellare il voto per gli
italiani all'estero attraverso un emendamento da presentare al provvedimento
in discussione al Senato sulla questione dei seggi vacanti².
Per la cronaca, i seggi da allocare all¹estero sono stati giá ricavati dai
seggi in Italia per il proporzionale, senza intaccare quelli che verranno vinti
con il maggioritario.
Resta il fatto che, secondo l¹avvocato di New York Alberto Quartaroli, le
normative costituzionali degli articoli 48, 56 e 57 ³sono norme programmatiche e
non precettive², ció significa che non hanno efficacia diretto
nell¹ordinamento giuridico, bensí enunciano un principio che dovrá poi essere attuato da una
legge ordinario. In mancanza di legge, la norma costituzionale non ha
attuazione immediata e quindi, senza la previsione legislativa dell¹assegnazione dei
seggi, non si potranno eleggere i candidati all¹estero².
D¹altro canto é possibile che, secondo un¹analisi fatta dall¹avvocato romano
Maurizio Cerchiara, anche le norme programmatiche debbano avere attuazione o
per lo meno obbligare il legislatore a renderle precettive con legge ordinaria.
Infatti, il legislatore, ³pur limitandosi semplicemente a non applicarla, la
applica in senso opposto², e quindi diventa anti-costituzionale. I rimedi per
poter ovviare a questo comportamento anticostituzionale del legislatore é ³il
potere di scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica,
quale tutore della Costituzione².
Si fa notare pure che ³ci sono norme la cui applicazione é semplice, altre,
inveceŠcontengono dei valori generali la cui applicazione é piú complessa e
deve essere messa in rapporto con altri principi costituzionaliŠ[e] a causa di
questa tesi delle norme programmatiche, parecchie norme costituzionali sono
morte².
L¹autore, peró, chiarisce che tutte le norme costituzionali dovrebbero
essere ritenute vincolanti e precettive Š[e] il concetto di norma programmatica
stride con tale visione, perché parte dal presupposto che una norma non possa
essere applicata perché ha bisogno di qualcos¹altro che giá da sé non possiede².
Un altro elemento di incostituzionalitá é che, secondo l¹autore,
³l¹inapplicazione di una norma [ad esempio quello di posticipare il diritto del voto
all¹estero diritto garantito da una Costituzione al cui centro colloca la
persona umana, i cui diritti sono, prima ancora che della societá e dello Stato,
dell¹uomo stesso] non puó provenire dal bilanciamento con una norma di rango
inferiore, deve essere almeno di pari livello
Dom Serafini
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