Fondato nel 2000 Direttore Responsabile Giuseppe Maria Pisani                  
HomeArgomentiArchivioNewsletter gratuitaChi siamoI nostri serviziContattiSegnala il sito
 
Cerca nel sito
»www.ItaliaEstera.tv
»Paolo Gentiloni é il Ministro degli Esteri italiano
»Emigrazione: Note storiche per non dimenticare - Quanti sono gli italiani all'estero?
»Direzione Generale per gli Italiani all'Estero
»Rappresentanze Diplomatiche - in aggiornamento
»AIRE Anagrafe degli Italiani all'Estero
»Servizi Consolari per gli italiani all'estero
»Autocertificazione
»Patronati italiani all'estero
»Cittadinanza Italiana all'Estero
»Il voto degli italiani all’estero
»COMITES
»CGIE Consiglio Generale degli Italiani all'Estero
»Assessorati Regionali con Delega all'Emigrazione e all'Immigrazione
»IL PASSAPORTO ELETTRONICO
»Viaggi Usa, comunicare i dati in anticipo - Registrazione anche da turisti italiani
»STAMPA ITALIANA ALL'ESTERO: quanta, dove, quanti fondi, chi li prende
»LA CONVENZIONE ITALIA-STATI UNITI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI
»La convenzione Italia-Canada per evitare le doppie imposizioni fiscali
»Ascolta la radio di New York: ICN
RomaneapoliS
www.romaneapolis.tv


Il voto degli Italiani all'Estero

Elezioni Politiche 2008

Elezioni Politiche 2006


Infocity
Messaggero di sant'Antonio
Italiani d'Argentina
  
28 gen 2005VOTO ALL’ESTERO Una nota dell’avv. Merla legale dei contrattisti

PROFILI GIURIDICI E PROSPETTIVE DELLA QUESTIONE CONTRATTISTI

Roma - In una ragguardevole nota del Console Generale d’Italia in Francoforte, inviata al MAE, segnatamente alla Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, Uff. I, alla Direzione Generale per i Paesi dell’Europa e alla Direzione Generale per gli Affari Amministrativi, nonché estesa alla Rete Consolare in Germania, è tracciato un disegno estremamente efficace della questione dei contrattisti consolari, cosiddetti temporanei.

La lettura di detta nota induce all’esame delle principali questioni tecnico-giuridiche che si sono dibattute negli ultimi tempi e che hanno dato luogo, talvolta, ad interpretazioni non sempre omogenee e, in qualche caso, fuorvianti. Dalla nota consolare emerge, in primo luogo, un dato incontrovertibile che non può non costituire il punto di partenza per una corretta analisi della questione.

L’assunzione dei contrattisti temporanei e i successivi rinnovi dei contratti di impiego sono stati dettati dall’esigenza degli Uffici consolari di bonificare, come si usa dire, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero che, in precedenza, versava in condizioni di incompletezza e di inattendibilità.

Come è fin troppo noto, la cosiddetta bonifica dell’anagrafe, regolata da ultimo dalla legge n° 104 del 27.5.2002, è stata imposta, tra l’altro, dall’esigenza di assicurare l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero in base alle disposizioni della legge n° 459 del 27.12.2001.

E, pertanto, già sotto questo profilo si può ritenere senza ombra di dubbio che, come è stato già affermato in varie occasioni, l’assunzione dei contrattisti consolari è stata dettata da una preminente esigenza di interesse pubblico, riconducibile al principio costituzionale dell’organizzazione dei pubblici uffici al fine di assicurarne il buon andamento (art. 97, 1° comma, Cost.).

Fra l’altro tale obbiettivo è stato in buona misura raggiunto in occasione del referendum del 2003 e, successivamente, con le elezioni dei Comites nel 2004, con l’istituzione di appositi uffici elettorali presso ciascuna sede consolare.

Nella nota consolare in riferimento si precisa, tra l’altro, che gli impiegati in questione non sono stati assunti per far fronte ad una esigenza temporanea, bensì per svolgere compiti istituzionali e permanenti degli Uffici consolari e che l’esercizio di tali attività non è ancora esaurito, in quanto l’anagrafe richiede un continuo aggiornamento anche in ragione della elevata mobilità della nostra collettività residente all’estero, per cui si impone un costante lavoro di revisione e di inserimento dei dati dei nostri connazionali residenti nei vari paesi, in collaborazione con gli Uffici del Ministero dell’Interno, dei Comuni, nonché degli altri Uffici italiani e dei Paesi ospitanti.

In questo quadro sembra evidente che, come da più parti affermato, il compito affidato agli impiegati a contratto temporaneo, in quanto destinato a sopperire ad esigenze permanenti dell’Amministrazione pubblica, non può dar luogo ad un rapporto caratterizzato da limiti temporali, ma rientra nella specie dei rapporti destinati per loro stessa natura ad avere una durata illimitata, ovvero commisurata alla natura stessa dei compiti istituzionali che detti impiegati sono chiamati a svolgere.

Ed è questa la ratio ispiratrice delle disposizioni del ben noto decreto legislativo n° 368/2001, laddove il legislatore ha inteso sancire un limite temporale, il cui superamento comporta la trasformazione del precedente rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, ora per allora, ossia a far data dal giorno della prima assunzione.

Da notare che impropriamente si parla di trasformazione del contratto. In realtà il contratto è soltanto lo strumento dinamico mediante il quale viene regolato il rapporto di lavoro. Sicché la trasformazione disegnata dal legislatore si riferisce proprio al rapporto di lavoro ed alla connotazione che lo stesso viene ad assumere al verificarsi del presupposto temporale di cui si è detto innanzi, ovvero della prosecuzione della prestazione lavorativa per un secondo semestre, senza soluzione di continuità.

Un particolare normativo di non scarso rilievo si rinviene nell’art. 11 del citato decr. leg.vo n° 368/2001, laddove sancisce l’abrogazione di "tutte le disposizioni normative che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo".

Nella specie, devono ritenersi abrogate o modificate, in riferimento ai rapporti in esame, le disposizioni del decreto legislativo n° 165 del 30.3.2001, artt. 35 e 36, che avevano modificato in parte qua le corrispondenti disposizioni del Testo Unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato.

E, al riguardo, si è giustamente affermato da fonte dottrinale che, pur nella nuova visione legislativa, rimane ferma l’esigenza delle forme di reclutamento del personale pubblico mediante le procedure di selezione previste dall’art. 35 del richiamato decr. leg.vo n° 165/2001, in linea con il principio sancito dall’art. 97, 3° comma, della Costituzione. Dal quadro normativo testé delineato sembra emergere incontrovertibilmente la linea che gli interessati potranno assumere in sede giudiziale per rivendicare il diritto al riconoscimento, ora per allora, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente (e non già semplicemente intercorso) con l’Amministrazione.

E, tuttavia, si impongono ancora alcune considerazioni metagiuridiche su fatti e comportamenti che non possono non indurre in riflessione. Si è già detto che l’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero è uno strumento indispensabile per assicurare il concreto esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali che vivono nei vari paesi, ossia l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito e regolato, da ultimo, dalla richiamata legge n° 459/2001.

Come è stato evidenziato dalla coraggiosa nota del Console Generale d’Italia in Francoforte, l’attuale condizione dell’anagrafe non garantisce l’esercizio di tale diritto. Vi si riferisce, tra l’altro, che in occasione dell’ultima tornata elettorale non è stato possibile recapitare i plichi elettorali a non pochi destinatari e tra questi, anche a taluni, "la cui posizione anagrafica era già stata bonificata", il che significa che l’anagrafe esige un costante aggiornamento.

Non si può, per altro verso, ignorare che secondo quanto è stato affermato negli ambienti interessati-- in realtà risulta iscritta all’AIRE all’incirca la metà degli aventi diritto. Ora, se questa notizia è corretta, ed a fronte di una tale situazione, non appare agevolmente comprensibile il fatto che l’Amministrazione, lungi dall’attivare tutti gli strumenti necessari per rendere operativa l’AIRE in senso assoluto, si induca a comportamenti che fanno pensare ad una sorta di disinteresse che si riverbera, in definitiva, sui diritti dei nostri connazionali all’estero.

Non ci si può esimere dal pensare che questi comportamenti siano dettati da ragioni non esplicitate, e in senso lato politiche, presumibilmente dettate dalla preoccupazione che il voto di tutti gli italiani residenti all’estero, il cui orientamento politico non è sempre prevedibile, possa in futuro spiegare una qualche influenza sugli assetti politici.

Su altro piano, vi è da considerare la posizione assunta dai Sindacati Confederali che, se pur ispirata da ragioni strumentali e certamente funzionali a ben determinati scopi, non sempre condivisibili, ha frapposto consistenti ostacoli alla soluzione del problema, tant’è che alcuni mesi fà, a seguito delle pressioni esercitate, il MAE si è indotto a rinunciare alla proposizione di un disegno di legge diretto ad incrementare di 300 unità il contingente dei contrattisti consolari.

Non a caso nell’ormai lontano 1990 i contrattisti consolari, all’epoca in servizio, costituirono per la tutela dei loro diritti un Sindacato autonomo, i cui vertici vennero poi, giuoco forza, cooptati negli Organismi direttivi dei Sindacati Confederali di categoria. E, come è noto, a conclusione di varie vicende giudiziarie, i contrattisti di allora vennero fatti transitare nei ruoli del MAE.

Ora, a fronte di tutti i fatti dianzi esaminati, i nuovi contrattisti si sono visti costretti a dismettere, per dir così, il loro consueto costume di bonarietà e di tolleranza ed a tutelare i loro diritti in sede giudiziale.

 




 
Opzioni


Stampa  Stampa

Invia ad un Amico  Invia ad un Amico


Copyright © Italia Estera 2001- 2014. Tutti i diritti riservati