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Passaporti

    Le funzioni consolari relative ai passaporti sono particolarmente complesse, perché intimamente legate al riconoscimento dello "status civitatis", all'identità della persona ed alle sue possibilità di movimento.

    Ai fini del rilascio/rinnovo del passaporto, l'autorità consolare è tenuta ad effettuare vari adempimenti previsti dalla legge: identificazione del richiedente, accertamento sulla cittadinanza italiana e sugli obblighi di leva, acquisizione dell'atto di assenso di entrambi i genitori per il passaporto intestato ad un minorenne, concessione dell'autorizzazione per il rilascio/rinnovo del passaporto al genitore con prole minore (eccetto il caso in cui il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica).

    Ai genitori legittimi sono equiparati i genitori conviventi, se residenti in Italia. In tutti gli altri casi è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

    E' stato adottato con decreto ministeriale del 23.12.1997 (G.U. n. 24 del 30.1.1998) a decorrere dal 15.4.1998, un nuovo tipo di passaporto ordinario, a lettura ottica. L'emissione dello stesso, sia in Italia che all'estero, è diventata obbligatoria dal 15.10.1998. Il passaporto ha la durata di dieci anni. Il passaporto è proposto in due versioni: a 32 e a 48 pagine: il costo del libretto è di lire 10.150, se a 32 pagine, e 12.350, se a 48 pagine.

    E' previsto il pagamento di una tassa per il rilascio o il rinnovo del passaporto che ammonta a lire 60.000 e che viene pagata ogni anno se si utilizza il passaporto.

    Per ottenere il passaporto è necessario essere cittadini italiani e farne richiesta alle Questure, se residenti in Italia, o alle Rappresentanze diplomatiche-consolari, se residenti all'estero. L'autorità consolare provvede a richiedere, se del caso, il nulla-osta alle Questure o ad altra Rappresentanza diplomatico-consolare competente, nonché viceversa a rilasciare analogo nulla-osta ad altro Ufficio richiedente.

    E' inoltre competenza dell'autorità consolare il ritiro del passaporto, o il diniego al suo rilascio/rinnovo, nel caso di accertamento delle cause ostative previste della legge; ad esempio, quando l'interessato debba espiare una pena restrittiva della libertà personale, pagare una multa o ammenda, sia sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione, avendo 19 anni di età, non abbia regolarizzato la propria posizione militare.

    Contro il ritiro o il mancato rilascio/rinnovo del passaporto è ammesso ricorso al Ministero degli Affari Esteri entro 30 giorni. In via alternativa si può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

     
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