Le funzioni consolari relative ai passaporti sono particolarmente complesse, perché intimamente legate al riconoscimento dello "status civitatis", all'identità della persona ed alle sue possibilità di movimento.
Ai fini del rilascio/rinnovo del passaporto, l'autorità consolare è tenuta ad effettuare vari adempimenti previsti dalla legge: identificazione del richiedente, accertamento sulla cittadinanza italiana e sugli obblighi di leva, acquisizione dell'atto di assenso di entrambi i genitori per il passaporto intestato ad un minorenne, concessione dell'autorizzazione per il rilascio/rinnovo del passaporto al genitore con prole minore (eccetto il caso in cui il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica).
Ai genitori legittimi sono equiparati i genitori conviventi, se residenti in Italia. In tutti gli altri casi è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
E' stato adottato con decreto ministeriale del 23.12.1997 (G.U. n. 24 del 30.1.1998) a decorrere dal 15.4.1998, un nuovo tipo di passaporto ordinario, a lettura ottica. L'emissione dello stesso, sia in Italia che all'estero, è diventata obbligatoria dal 15.10.1998. Il passaporto ha la durata di dieci anni. Il passaporto è proposto in due versioni: a 32 e a 48 pagine: il costo del libretto è di lire 10.150, se a 32 pagine, e 12.350, se a 48 pagine.
E' previsto il pagamento di una tassa per il rilascio o il rinnovo del passaporto che ammonta a lire 60.000 e che viene pagata ogni anno se si utilizza il passaporto.
Per ottenere il passaporto è necessario essere cittadini italiani e farne richiesta alle Questure, se residenti in Italia, o alle Rappresentanze diplomatiche-consolari, se residenti all'estero. L'autorità consolare provvede a richiedere, se del caso, il nulla-osta alle Questure o ad altra Rappresentanza diplomatico-consolare competente, nonché viceversa a rilasciare analogo nulla-osta ad altro Ufficio richiedente.
E' inoltre competenza dell'autorità consolare il ritiro del passaporto, o il diniego al suo rilascio/rinnovo, nel caso di accertamento delle cause ostative previste della legge; ad esempio, quando l'interessato debba espiare una pena restrittiva della libertà personale, pagare una multa o ammenda, sia sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione, avendo 19 anni di età, non abbia regolarizzato la propria posizione militare.
Contro il ritiro o il mancato rilascio/rinnovo del passaporto è ammesso ricorso al Ministero degli Affari Esteri entro 30 giorni. In via alternativa si può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.
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