ROMA – Oggi sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la nuova regolamentazione delle cremazioni e dispersione delle ceneri dei defunti. Il testo prevede un’integrazione al Codice Penale, precisando che non costituisce reato la dispersione delle ceneri autorizzata dall’ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto. In caso contrario ci sono però una pena da due mesi ad un anno di reclusione ed una multa da 5 a 25 milioni. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge è prevista anche la modifica del regolamento di polizia mortuaria sulla base di alcuni principi indicati dalla stessa legge.
La volontà del defunto potrà essere acquisita attraverso il testamento o l’iscrizione ad associazioni “pro-cremazione” (che varranno anche contro il parere dei familiari) oppure dal coniuge (o, in assenza, dai parenti più stretti) e dai legali rappresentanti qualora si tratti di minore o persona interdetta. La dispersione delle ceneri potrà avvenire in appositi spazi nei cimiteri, in natura o in aree private; sarà comunque vietata nei centri urbani e non dovrà dare luogo ad attività aventi scopo di lucro. Se, invece, le ceneri saranno conservate all’interno di urne debitamente sigillate, queste dovranno riportare dati anagrafici del defunto e potranno anche essere affidate ai familiari. In ogni caso, per eventuali ragioni di giustizia, saranno conservati campioni biologici delle salme per 10 anni. La programmazione per la costruzione dei crematori sarà affidata alle Regioni, mentre la gestione spetterà ai Comuni, anche consorziati tra loro; questi ultimi, compatibilmente con i loro bilanci, potranno assumersi
le spese per i defunti indigenti. E’, infine, previsto che le norme tecniche per la realizzazione
dei crematori e dei materiali da incenerire dovranno far sì che siano rispettati i limiti di tutela ambientale.