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25 giu 2008ITALIANI ALL’ESTERO: Esenzione ICI “prima casa”, una nota chiarificatrice del Patronato Acli

ROMA , 25 GIU  (Italia Estera) -   La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale italiana del Decreto legge n. 93 dello scorso 27 maggio che ha previsto, tra l’altro, l’esenzione totale dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per la prima casa, - informa una nota del Patronato ACLI -  ha creato, la totale confusione tra gli emigrati italiani!.
Infatti, si fa fatica a capire se anche gli italiani residenti all’estero godono dell’esenzione totale dell’ICI per la loro abitazione non locata in Italia.
 
In data 6 giugno 2008 è stata diffusa dalla Direzione per il Federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze la Risoluzione n°12/DF, con l’intenzione di fornire alcuni chiarimenti circa l’applicazione dell'esenzione ICI sulla “prima casa”, recentemente disposta dall’art. 1 del Decreto Legge n° 93 del 27-05-2008.
 
In base a quanto previsto dalla Risoluzione n° 12, a sorpresa ed in modo certamente contraddittorio rispetto alla precedente Risoluzione n° 5 del 15 febbraio 2008, l'esenzione ICI sembrerebbe applicabile soltanto all’”abitazione principale” dei soggetti residenti nel territorio italiano e non si estenderebbe anche agli immobili, non locati, di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero.
 
La risoluzione afferma che la norma di riferimento per l'individuazione della definizione di "abitazione principale" è l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 504/92: “l'abitazione principale coincide con la residenza anagrafica, salvo prova contraria da parte del contribuente”;
la norma che ha equiparato ad abitazione principale le unità immobiliari non locate, appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero (Legge n° 75 del 1993), non è invece stata richiamata nel DL 93/08.
 
In  particolare, la Risoluzione n° 12 elenca al punto 6) “I CASI DI ESCLUSIONE DALL’ESENZIONE": tra questi, il paragrafo B) fa riferimento proprio ai "CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO" e riporta le motivazioni di tale esclusione:
 
..."La norma ha espressamente individuato gli immobili a cui deve essere riconosciuta l’esenzione in discorso e tra questi non sono ricomprese le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, per cui si deve ritenere che detti immobili siano esclusi dal beneficio in questione.”  (Italia Estera) -
 



 
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