PENSIONI, BUCCHINO: ESTESI ANCHE AI RESIDENTI ALL’ESTERO GLI AUMENTI
ROMA, 11 LUG. (Italia Estera) - L’on. Gino Bucchino (nella foto) nei giorni scorsi aveva sollecitato il Governo ad attribuire i previsti aumenti delle pensioni basse anche ai pensionati residenti all’estero che soddisfino i requisiti necessari. L’on. eletto all’estero aveva anche rimarcato che non sarebbe stata legittima, in virtù del diritto nazionale ed internazionale, una loro esclusione. Finalmente ieri notte - commenta il parlamentare - c’è stata l’intesa tra Governo e sindacati. Ci risulta che nel corso della riunione sia stato stabilito il principio dell’erogazione degli aumenti anche ai titolari di pensione italiana residenti all’estero.
Che sugli aumenti delle pensioni la situazione era piuttosto complicata lo si era intuito dalla difficoltà con cui è andata avanti la trattativa fra Governo e Sindacati. Oggetto della contesa sono stati soprattutto i criteri da adottare per concedere gli aumenti ai pensionati con gli assegni più bassi.
Si trattava in pratica di scegliere le fasce di reddito su cui parametrare gli aumenti e stabilire altresì un legame alla contribuzione versata.
Vediamo quali sono i punti più qualificanti e quelli che vanno chiariti per non ingenerare confusioni penalizzanti per i pensionati residenti all’estero:
dalle prime informazioni che trapelano sembrerebbe che l’aumento delle pensioni basse sarà in media di 420 euro l’anno e che verrà concesso ai pensionati, uomini e donne, i quali hanno compiuto 64 anni.
All’aumento saranno interessati 3,4 milioni di pensionati: 3,1 milioni di pensioni contributive e 300 mila assistenziali.
È previsto ad ottobre un anticipo sotto forma di “una tantum”.
Avranno diritto all’aumento i pensionati con un reddito mensile individuale non superiore a 654 euro.
Altro requisito aggiuntivo per aver diritto all’aumento sarà quello dell’anzianità contributiva.
Sono stati infatti suddivisi in tre fasce distinte i pensionati interessati: quelli da lavoro dipendente i quali possono far valere fino a 15 anni di contribuzione (fino a 18 anni per gli autonomi); coloro i quali fanno valere da 16 a 25 anni di contribuzione (da 19 a 28 per gli autonomi); coloro i quali hanno oltre 25 anni di contributi (oltre 28 per gli autonomi). Per la prima fascia l’aumento annuale sarà di 333 euro, per la seconda fascia di 420 euro, per la terza fascia di 505 euro.
Quest’ultimo criterio, relativo all’aumento graduato a seconda dell’anzianità contributiva fatta valere, andrebbe chiarito in ordine ai riflessi che potrebbe avere sulle pensioni in convenzione. Intendo dire che in virtù del principio della assimilazione dei territori, principio cardine di tutte le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia, ai fini del diritto agli aumenti dovrebbero essere presi in considerazione anche i contributi versati nel Paese di emigrazione.
Tale meccanismo avrebbe una sua stringente logica nel caso in cui le pensioni (pro-rata o autonome) erogate dagli enti previdenziali esteri fossero prese in considerazione nel computo dei redditi a cui l’aumento va subordinato.
In ogni caso, conclude la nota dell’on. Bucchino - vista la complessità della materia e delle articolate considerazioni che il legislatore sarà tenuto a fare in merito ai diritti previdenziali dei pensionati residenti all’estero, auspico che il Decreto ministeriale che dovrà stabilire i criteri di attuazione della normativa sia predisposto con il senso di responsabilità e la sensibilità dovute nei confronti dei nostri connazionali.(Italia Estera) -