TASSAZIONE IN ITALIA DEL CAPITALE DELLA CASSA PENSIONE
Finalmente chiarezza per l’interessato e lo Stato italiano
LUGANO, 16 FEB. (Italia Estera) - Si è tenuto a Lugano lo scorso 10 febbraio, un corso di formazione degli operatori del Patronato ACLI in Svizzera a cui hanno preso parte anche i colleghi operanti nelle sedi di Como, Sondrio, Varese e Verbania. Presente anche il presidente delle ACLI in Svizzera, Franco Narducci, che nella veste di vicepresidente del SYNA si è soffermato sulle attuali disposizioni del secondo pilastro, con particolare riferimento alla riscossione del capitale dopo l’01 giugno del 2007. Tema che affronteremo in un successivo comunicato.
Preme intanto informare sull’intervento di Giancarlo Pedroncelli, da 40 anni punto di riferimento dei frontalieri per le ACLI lombarde, che ha illustrato la risoluzione di un problema che si trascinava ormai da anni, circa le modalità fiscali del capitale della Cassa pensione in favore dei cittadini italiani che si stabiliscono definitivamente in Italia.
Allo scopo occorre rilevare che per evitare la doppia imposizione fiscale, esiste una convenzione fra Italia e Svizzera firmata il 09 marzo 1976. In sintesi, gli articoli 18 e 21 di questo accordo dispongono che i beni mobili (rendite e pensioni) sono tassabili nel Paese in cui risiede il beneficiario.
Alla luce di ciò, è chiaro che chi rientra definitivamente in Italia, ottenuta la residenza, è tenuto a dichiarare al fisco italiano la somma riscossa del capitale della Cassa pensione.
In effetti, però, nella prassi avviene che è lo stesso Istituto di previdenza professionale a prelevare alla fonte la trattenuta fiscale, lasciando all’interessato la possibilità di ottenerne il rimborso qualora questi lo dichiara personalmente al fisco italiano.
Il problema che si è sempre posto la persona interessata è però, a prescindere dalla regolarità legale, se sia conveniente dichiarare il capitale al fisco italiano se poi ciò causa un’ulteriore aggravio, tenuto conto che si era a conoscenza che lo Stato italiano tassa il capitale della Cassa pensione come un trattamento di fine rapporto, la cui aliquota fiscale è assai maggiore della trattenuta che di fatto opera la Svizzera.
Grazie però all’interessamento del Patronato ACLI di Como, si è finalmente arrivati ad una corretta ed equa soluzione che in Lombardia è ormai prassi consolidata.
La soluzione è poi anche vantaggiosa alle persone interessate perché essi verseranno così al fisco italiano circa la metà di quanto invece trattiene la Svizzera.
Ciò è possibile ai sensi dell’articolo 6 della legge 482 del 1985 che prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 12,5%, pari alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi. In breve, come fra l’altro ha anche confermato la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate di Milano (circolare del 22.12.04, prot. n. 2004/66566), sui redditi di capitale in questione, il contribuente è tenuto ad applicare, in sede di dichiarazione dei redditi, un’imposta sostitutiva pari alla ritenuta stessa (12,5%).
Normalmente, il Fondo di previdenza indica all’interessato la somma totale del capitale risparmiato fino al momento della fine del rapporto assicurativo. Esempio: Fr. 102'000.00, comprensivo dei contributi pagati e degli interessi maturati.
Occorre che l’Istituto assicuratore indichi adesso, oltre alla predetta somma, anche la quota dei contributi versati. Esempio: Fr. 25'500.00
La differenza, che è la somma degli interessi maturati, pari in questo esempio a Fr. 76'500.00, è pertanto l’imponibile a cui si applica la citata aliquota del 12,5%. Dunque, nell’esempio presentato la trattenuta fiscale sarà pari all’equivalente in euro di Fr. 9'562.00.
Il piccolo problema che si pone, è chiedere al rispettivo Fondo di previdenza un attestato con l’indicazione, oltre del capitale complessivo, anche dei contributi versati dal datore di lavoro e assicurato nonché gli interessi maturati. Una richiesta che sicuramente sarà a pagamento. Ma il gioco ne vale la candela, tenuto conto che la persona interessata avrà un vantaggio di cui, non da ultimo, ne trae beneficio anche il fisco italiano.
Gli uffici del Patronato ACLI sono a completa disposizione per ulteriori informazioni e dettagli su questo specifico tema.
PATRONATO ACLI SVIZZERA