Fondato nel 2000 Direttore Responsabile Giuseppe Maria Pisani                  
HomeArgomentiArchivioNewsletter gratuitaChi siamoI nostri serviziContattiSegnala il sito
 
Cerca nel sito
»www.ItaliaEstera.tv
»Paolo Gentiloni é il Ministro degli Esteri italiano
»Emigrazione: Note storiche per non dimenticare - Quanti sono gli italiani all'estero?
»Direzione Generale per gli Italiani all'Estero
»Rappresentanze Diplomatiche - in aggiornamento
»AIRE Anagrafe degli Italiani all'Estero
»Servizi Consolari per gli italiani all'estero
»Autocertificazione
»Patronati italiani all'estero
»Cittadinanza Italiana all'Estero
»Il voto degli italiani all’estero
»COMITES
»CGIE Consiglio Generale degli Italiani all'Estero
»Assessorati Regionali con Delega all'Emigrazione e all'Immigrazione
»IL PASSAPORTO ELETTRONICO
»Viaggi Usa, comunicare i dati in anticipo - Registrazione anche da turisti italiani
»STAMPA ITALIANA ALL'ESTERO: quanta, dove, quanti fondi, chi li prende
»LA CONVENZIONE ITALIA-STATI UNITI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI
»La convenzione Italia-Canada per evitare le doppie imposizioni fiscali
»Ascolta la radio di New York: ICN
RomaneapoliS
www.romaneapolis.tv


Il voto degli Italiani all'Estero

Elezioni Politiche 2008

Elezioni Politiche 2006


Infocity
Messaggero di sant'Antonio
Italiani d'Argentina
  
20 gen 2006Ciampi rinvia alle Camere la legge sull'inappellabilità delle sentenze

Il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi (Adnkronos)
ROMA,20 GEN.Ciampi ha rinviato alle Camere la legge sull'inappellibilità delle sentenze. ''Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi -si legge in una nota del Quirinale- ha chiesto alle Camere, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla legge: 'Modifiche al Codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento'. Il messaggio del capo dello Stato sarà letto in apertura di seduta martedì 24 alle 10 nell'aula del Senato.

Il disegno di legge era stato approvato in via definitiva dal Senato lo scorso 12 gennaio. La normativa stabiliva l'impossibilità per i pubblici ministeri di fare appello nel caso in cui con le sentenze di primo grado l'imputato veniva riconosciuto innocente.

Ciampi che spiega che ''le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, a nome del quale: 'Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale''.

''Infine -aggiunge Ciampi- non lo si dimentichi, è parte del processo anche la vittima del reato costituitasi parte civile, che vede compromessa dalla legge approvata la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo penale''. Un'altra incongruenza della nuova legge ''sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta''.

Inoltre, il sistema delineato dalla legge sulla inappellabilità mostra una ''palese violazione, nel suo complesso, del principio della ragionevole durata del processo, espressamente consacrato nel secondo comma'' dell'articolo 111 della Costituzione.

Tra le altre ragioni della bocciatura il fatto che le nuove funzioni della Corte di Cassazione mettano a rischio ''il bene costituzionale dell'efficienza del processo''. Ciampi fa notare come l'articolo 7 della legge modifichi l'articolo 606 del Codice di Procedura penale che disciplina i casi di ricorso per Cassazione, ''stabilendo che tra essi rientrano la 'mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile' e la mancanza o la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione della sentenza''.

Modifiche che ''da un lato, sopprimono la condizione che la mancata assunzione di una prova decisiva sia rilevante come motivo di ricorso soltanto se adottata come controprova rispetto a fatti posti a carico o discarico dal pubblico ministero o dell'imputato; dall'altro, fanno venir meno la condizione che la mancata o la manifesta illogicità della motivazione debbano emergere esclusivamente dal testo del provvedimento impugnato''.

Per Ciampi il testo varato dal Senato conterrebbe poi anche due norme ''che appaiono contraddittorie''.

La decisone del capo dello Stato viene accolta con favore dall'opposizione mentre le forze della maggioranza trovano inspiegabile il suo 'no'. E subito un appello da parte del presidente della Camera Pier Ferdinando Casini: ''Gli smodati applausi, così come le critiche fuori misura, al rinvio deciso dal capo dello Stato sono del tutto inappropriati. Il rispetto istituzionale verso il presidente della Repubblica si concretizza in una doverosa presa d'atto delle sue decisioni, evitando di strumentalizzare le sue parole e di piegarle alla logica della campagna elettorale''.

Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, assicura: ''Spero che in questi giorni in più di lavoro parlamentare ci sia la possibilità di tornare a modificare questa norma per poterci fregiare orgogliosamente anche di questa legge''. Poi aggiunge: ''Un cittadino che è entrato nel girone dei processi sa che è un inferno starci dentro. Perciò credo che sia assolutamente corretto, come avviene negli Usa, che l'assoluzione sia definitiva''. Secondo il premier non si capisce ''perché i pm, che di lavoro fanno quelli che accusano, possano, magari per puntiglio o per antipatia politica, ricorrere in appello''.
Il testo della legge sull'inappellabilità delle sentenze
Ecco il testo del ddl di modifica al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento rinviata dal presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, al Parlamento.

Articolo 1: l'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Articolo 593. (Casi di appello) - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. - 2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda".

Articolo 2: - 1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: "quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula" sono soppresse.

Articolo 3: - 1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini".

Articolo 4: 1. L'articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Articolo 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere) - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. 2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606. 3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127".

Articolo 5: 1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza".

Articolo 6: 1. L'articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Articolo 580. (Conversione del ricorso in appello). 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello".

Articolo 7: 1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile"; b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) se manca o è contraddittoria o è manifestamente illogica la motivazione".

Articolo 8: 1. All'articolo 652 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima".

Articolo 9: 1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. 2. L'appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni. 3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale.





 
Opzioni


Stampa  Stampa

Invia ad un Amico  Invia ad un Amico


Copyright © Italia Estera 2001- 2014. Tutti i diritti riservati