ROMA - (Italia Estera) - Questi gli articoli di modifica alla legge elettorale vigente, che si riferiscono al voto degli italiani all'estero, contenuti nel Decreto legge presentato alla Camera e che dovrebbe essere approvato nei prossimi giorni:
Articolo 1
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato
"decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", è sostituito dal seguente:
Articolo 1.
1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 53 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.
Omissis
6. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:
Art. 18-bis. - 1. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla meta. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da uno del soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
2. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione".
Omissis
Articolo 2
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato " decreto legislativo n. 533 del 1993 “, è sostituito dal seguente
Articolo 1
1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell’articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio del ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione del premio di maggioranza, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali."