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29 lug 2005Approvato dalla Camera l'acquisizione della cittadinanza per gli italiani di Croazia e Slovenia - UIM: SODDISFAZIONE E RICONOSCENZA

ROMA - (Italia Estera) - La Commissione Affari Esteri della Camera  nei giorni scorsi ha dato parere favorevole, richiesto dalla I Commissione Affari Costituzionali, sul testo unificato della proposta di legge 2337 per l’ “acquisizione della cittadinanza italiana di connazionali residenti in Croazia e in Slovenia e dei loro discendenti”. Questo perché nelle terre appartenute un tempo all’Italia oggi risiedono circa 40 mila connazionali, di cui solo una parte gode della cittadinanza italiana, in particolare i nati in quelle aree prima dell’entrata in vigore del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio del 1947.
Il testo unificato elaborato dalla I Commissione introduce disposizioni per il riacquisto della cittadinanza italiana e per la sua acquisizione da parte dei discendenti dei connazionali d’Istria, Fiume e Dalmazia.

Per la III° Commissione il testo esaminato sana una situazione molto ingiusta attualmente esistente ai danni di una parte dei nostri connazionali d'Istria, Fiume e Dalmazia che potranno così riacquistare la cittadinanza italiana. Diritto che non è mai stato esteso ai figli maggiorenni di genitori che all’epoca hanno richiesto la cittadinanza italiana, nè ai figli minorenni che non hanno potuto far valere lo ius sanguinis dei genitori.
Il testo di legge proposto dalla I Commissione introduce il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana in favore dei discendenti di coloro che hanno risieduto nei territori facenti parte dello Stato italiano, ma successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975. Inoltre, introduce il diritto alla cittadinanza italiana alle persone di lingua e di cultura italiane, che hanno o hanno avuto un genitore o un ascendente in linea retta che sia o sia stato cittadino italiano ed abbia risieduto o risieda nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica Jugoslava. Infine riconosce la cittadinanza italiana anche ai cittadini emigrati all'estero e loro discendenti, nati nei territori dell'ex-Impero austro-ungarico ed in quelli annessi all'Italia dopo la I Guerra mondiale. In questo modo il testo della I commissione abolisce la famosa scadenza dei 5 anni previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 379 del 2000.

La I Commissione affari costituzionali della Camera ha così  approvato, ieri in sede legislativa, la proposta di legge unificata dalle proposte dei deputati Peretti, Benvenuto, Menia e Rosato, recante "Disposizioni per il riacquisto della cittadinanza italiana e per l' acquisizione della stessa da parte dei discendenti di connazionali d'Istria, Fiume e Dalmazia nonchè la  modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379".
In particolare, la nuova normativa elimina il termine temporale previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, favorendo cosi' la soluzione del caso Nardelli, il consigliere del CGIE
Il provvedimento,grazie alla sua approvazione in “sede legislativa"  passa direttamente all’esame del Senato.

Questo il testo approvato dalla Camera:
Disposizioni per il riacquisto della cittadinanza italiana e per l’acquisizione della stessa da parte dei discendenti dei connazionali d’Istria, Fiume e Dalmazia e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379.

Articolo 1
(Modifica delle disposizioni per il riacquisto della cittadinanza perduta in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123).
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono soppresse le parole «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Articolo 2
(Riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana in favore dei discendenti di coloro che hanno risieduto nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975).
1. Dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:
Art. 17-bis.-
1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto alle persone di lingua e cultura italiane che hanno o hanno avuto un genitore o un ascendente in linea retta che sia o sia stato cittadino italiano e che abbia risieduto nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73.
Art. 17-ter. –
1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all’autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza è allegata la seguente documentazione:
a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e l'ascendente di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis;
b) la certificazione attestante la cittadinanza italiana, attuale o pregressa, del genitore dell’istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73.
2. La circolare di cui all'articolo 17-ter, comma 1 è emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 3
(Modifica della legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti).
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, sono soppresse le parole «entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Articolo 4
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.


Nella stessa seduta in cui la Commissione Affari Costituzionali ha approvato in sede legislativa la proposta di Legge con le "Disposizioni per il riacquisto della cittadinanza italiana e per l'acquisizione della stessa da parte dei discendenti di connazionali d'Istria, Fiume e Dalmazia e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379” è stato parimenti approvato un ordine del giorno presentato dal relatore Giorgio Conte (An) con cui si chiede al Governo un ulteriore passo per rendere effettiva e significativa la portata della legge.
Con l’odg in questione, infatti, Conte ha voluto sottolineare l’evenienza che "nel lungo lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo possono essersi verificati gravi e irreparabili danni agli archivi anagrafici" dei Comuni interessati dal provvedimento. Per questo, il connazionale che volesse produrre il certificato che attesti la cittadinanza italiana e la residenza nei luoghi in questione dei propri avi potrebbe non essere materialmente in condizione di farlo.
L’ordine del giorno vuole impegnare il governo a tener conto di questa evenienza e, conseguentemente, "a definire, nella circolare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 1, capoverso Art. 17-ter, comma 1, la certificazione che l'istante potrà produrre, in luogo dei certificati di cittadinanza e di residenza e solo qualora risulti impossibile il loro reperimento, atta a dimostrare e comprovare il possesso da parte dei propri genitori o degli ascendenti in linea retta dei requisiti, di cittadinanza italiana e di residenza nei territori ceduti, richiesti dall'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1, della presente legge".

UIM: SODDISFAZIONE E RICONOSCENZA
FIUME - Profonda soddisfazione. Questo il sentimento espresso da Maurizio Tremul e Silvano Zilli, rispettivamente Presidente dell’Unione Italiana e della Giunta esecutiva della stessa, a nome di tutti gli Italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia alla notizia dell'approvazione, in sede legislativa, della proposta di Legge con le "Disposizioni per il riacquisto della cittadinanza italiana e per l'acquisizione della stessa da parte dei discendenti di connazionali d'Istria, Fiume e Dalmazia e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379", da parte della Commissione Affari Costituzionali della Camera (vedi AISE del 29 luglio 2005 h.14.11).
Con un voto bipartisan, dunque, nella seduta di ieri il Parlamento "ha risposto unitariamente ad una storica aspettativa della Comunità Nazionale Italiana (CNI) e dei suoi appartenenti" recependo in pieno le istanze avanzate dall'Unione Italiana, l'organizzazione rappresentativa dei connazionali della Slovenia e della Croazia.
"La possibilità di riacquisire, ossia di acquisire, la cittadinanza italiana per i nostri connazionali – scrivono Tremul e Zilli - assume un valore particolarmente alto dal punto di vista morale" non solo perché "rafforza il senso di vicinanza ed attaccamento" all’Italia, ma soprattutto perché parificando i connazionali della Croazia e della Slovenia a tutti gli altri cittadini italiani, i primi "non saranno più "extracomunitari"". Senza contare, aggiungono i due rappresentanti dell’UI, che tale provvedimento "contribuisce all'affermazione di quella composta fierezza, di quel sobrio orgoglio nazionale, che non è assolutamente nazionalismo, ma che costituisce la fonte per lo sviluppo dell'identità e della presenza autoctona della CNI sul territorio del suo insediamento storico, in un rapporto di convivenza con le altre componenti nazionali, linguistiche e culturali che formano la realtà plurale della regione".
Dunque, soltanto benefici per i nostri connazionali, già peraltro profondamente integrati nei Paesi di residenza, che considerano questo riconoscimento non riferito "esclusivamente alla difesa e alla promozione dei propri diritti e della propria identità culturale, nazionale e linguistica", ma anche "proteso a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi di residenza" svolgendo un ruolo significativo nel "processo di integrazione europea della Croazia, così come prima lo era anche in favore della Slovenia, della democratizzazione delle realtà politico-sociali in cui opera, della collaborazione interstatale e interregionale, particolarmente con le Regioni italiane contermini e con l'Italia in genere".
Per tutti questi motivi, l’UI ha voluto ringraziare non solo i membri della Commissione Affari Costituzionali, ma anche tutti i politici che negli anni si sono occupati della materia, riservando, poi, una speciale menzione e riconoscenza alla Presidenza della Repubblica, al Governo italiano in generale e al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Carlo Giovanardi, in particolare.

"La gratitudine dell'Unione Italiana – aggiungono Tremul e Zilli - va, inoltre, alla Mailing List Histria, alla UIM, e a tutti coloro che hanno sostenuto la CNI in questa azione" in particolare chi "in tutti questi anni tanto ha operato, con abnegazione e sacrificio, con raccolte di firme e petizioni, per il raggiungimento di questo risultato".

Con l’approvazione del testo unico alla Camera, però, si è solo a metà dell’opera. Per completare l’iter serve l’approvazione del Senato: per questo l’Unione Italiana ha voluto invitare il Governo ad assegnare la sede deliberante anche alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, nella speranza che la legge possa essere definitivamente approvata entro la fine del 2005.
"Siamo fiduciosi – concludono Tremul e Zilli – sulla sussistenza delle condizioni indispensabili affinché l'obiettivo che la CNI sta perseguendo da molti anni possa essere rapidamente raggiunto: il varo definitivo, da parte del Parlamento italiano, della legge che riconosce il diritto alla cittadinanza italiana a tutti i connazionali che, rimanendo sulla terra dei propri avi, hanno preservato, perpetuato e sviluppato la presenza, la lingua, la cultura e l'identità italiana dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia".

Grande soddisfazione anche per la UIM Nazionale per l'approvazione da parte della Camera, del testo di legge che permetterebbe ai nostri connazionali, residenti nella Repubblica di Croazia e Slovenia di acquistare o riacquistare la cittadinanza italiana. La UIM si è impegnata moltissimo, affinché il riconoscimento della cittadinanza italiana non fosse un privilegio di pochi ma un diritto di tutti i nostri connazionali residenti nella ex-Jugoslavia. La legge n°91 del 1992, permetteva il riacquisto della cittadinanza italiana a coloro che ne avessero fatto richiesta entro i 2 anni (termine prorogato fino a 5 anni) dalla entrata in vigore della legge ed escludeva i discendenti di coloro che risiedevano nei territori italiani, ceduti alla Repubblica Jugoslavia, in seguito ai trattati di pace firmati a Parigi ed Osimo. Il testo di legge appena approvato dalla Camera elimina ogni limite temporale e di platea. La UIM ringrazia l'on. Benvenuto, l'on. Rosato e l'on. Maran per l'impegno profuso, rinnova i suoi sforzi in questa battaglia e promette che si darà molto da fare perché questo testo di legge venga approvato anche dal Senato.




 
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