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20 lug 2005Giustizia, la riforma dell'ordinamento giudiziario è legge

L'aula della Camera (Infophoto)Via libera definitivo dall'Aula della Camera con 284 sì, 219 no e 4 astenuti
Castelli: ''Oggi il Paese ha fatto un serio passo avanti''. Anm: ''Così si rende meno libera la magistratura''. Il 19 settembre sciopero degli avvocati penalisti

ROMA - (Italia Estera) -  La riforma dell'ordinamento giudiziario è stata approvata definitivamente dall'Aula della Camera con 284 voti favorevoli e 219 no. Quattro gli astenuti. Il via libera è stato accolto dall'applauso dei deputati della Cdl. In precedenza il governo aveva posto la questione di fiducia sull'articolo 2 del provvedimento che aveva ottenuto 312 voti a favore e 225 contrari.

''Questa riforma la vuole la Costituzione. Nessun governo, nessuna maggioranza era riuscita a farla - ha commentato il ministro della Giustizia, Roberto Castelli. E' la dimostrazione che questa maggioranza e questo governo hanno riportato il Parlamento alla sua centralità. E' un altro impegno mantenuto dalla Casa delle libertà. Credo che il Paese oggi abbia fatto un serio passo avanti''.

Critico il commento dopo il voto dell'Anm per la quale la legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario ''non contribuirà a rendere più efficiente la giustizia nel nostro Paese, ma servirà soltanto a burocratizzare la magistratura e a rendere meno libero e indipendente il ruolo dei giudici e dei pubblici ministeri''. L'Associazione nazionale magistrati ribadisce il suo punto di vista su quella che giudica una ''pessima'' riforma: ''Pur nel rispetto che si deve a una legge approvata dal Parlamento, è evidente che il progetto da essa delineato è inesorabilmente destinato a fallire''. ''E' una legge anacronistica - denuncia ancora una volta il 'sindacato delle toghe' - che riporta indietro nel tempo la giurisdizione e la magistratura, ripetendo modelli in vigore prima della Costituzione e giustamente poi accantonati''.

Intanto gli avvocati penalisti hanno proclamato uno sciopero contro la riforma dell'ordinamento giudiziario e la 'ex Cirielli'. L'astensione dalle udienze è stata proclamata per il 19 settembre dall'Unione delle Camere Penali, che ha deciso di renderla nota subito dopo che la Camera ha votato la fiducia sul ddl delega.

Cosa prevede la riforma dell'ordinamento
Le novità del provvedimento, dal concorso unico alle carriere


Roma, 20 lug. - (Adnkronos) - Concorso unico per entrare in magistratura, ma con l'obbligo se si sceglie la funzione di pm o di giudice; possibilità di far carriera più velocemente attraverso concorsi per titoli ed esami; colloqui di idoneità psico-attitudinale "nell'ambito dell'orale" dei concorsi; obbligo per il pg della Cassazione di avviare l'azione disciplinare; istituzione della scuola della magistratura. Questi i punti cardine della legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario. Il provvedimento, sul quale oggi alla Camera il governo ha posto la fiducia, ha subito alcune modifiche negli ultimi passaggi dopo il rinvio al Parlamento disposto dal presidente della Repubblica.

Separazione delle funzioni: Per entrare in magistratura il concorso resta unico, ma viene introdotto l'obbligo di indicare gia' nella domanda di ammissione se si voglia ricoprire la funzione di pm o di giudice. Scelta che diventa definitiva dopo cinque anni. Per passare da una funzione all'altra, i magistrati dovranno sostenere un esame orale e frequentare un corso presso la scuola della magistratura, il cui giudizio finale spetta al Csm, e sara' necessario anche cambiare distretto giudiziario.

Concorsi: All'avanzamento in carriera legato all'anzianità viene affiancato un sistema di concorsi per titoli ed esami per far carriera più velocemente. La prova si svolgerà su un caso pratico. Il concorso è obbligatorio per chi voglia svolgere funzione diverse da quelle di primo grado. Anche in questo caso il giudizio finale sulla frequentazione al corso della scuola della magistratura spetta al Csm. Tra le novità introdotte dal Parlamento, una prevede che l'esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità abbia una validità di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di partecipare in questo periodo ad un nuovo corso.

Colloqui psico-attitudinali: Nell'ambito dell'orale del concorso , i magistrati dovranno sostener anche "colloqui di idoneità psico-attitudinali".

Azione disciplinare: Il pg della Cassazione ha l'obbligo, e non più la facoltà, di esercitare l'azione disciplinare nei confronti di un magistrato. Il ministro potrà opporsi al 'non luogo a procedere' a conclusione dell'istruttoria, ma soltanto nel caso in cui sia stato lui a promuovere l'azione disciplinare. Il termine della prescrizione è di un anno e non più due come previsto in origine dal ddl.

Partecipazione politica: I magistrati non possono iscriversi a partiti né partecipare ad "attività di centri politici o affaristici che ne possano condizionare l'esercizio delle funzioni o appannare l'immagine".

Scuola della magistratura: Ha il compito di occuparsi della formazione dei giovani magistrati, gli uditori giudiziari, ma anche di organizzare corsi di aggiornamento professionale. Gode di una autonomia contabile, giuridico e funzionale. Il comitato direttivo è composto da sette membri: due sono magistrati ordinari nominati dal Csm; altri due sono il primo presidente e il pg della Cassazione, o loro sostituti; uno è un avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense, uno un professore universitario nominato dal Consiglio universitario nazionale; uno è nominato dal ministro della Giustizia. Il giudizio finale sulla partecipazione dei magistrati ai suoi corsi resta, secondo le ultime modifiche apportate, al Csm.

Procure: Il procuratore capo decide i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione dei procedimenti tra i magistrati. In caso di divergenze o inosservanze dei criteri indicati, può revocare l'assegnazione di un fascicolo e, in questo caso, dorà inviare al pg della Cassazione il provvedimento di revoca, assieme alle sua valutazioni sull'operato del magistrato. Dovrà anche segnalare, obbligatoriamente, al Consiglio giudiziario i comportamenti che contrastano con le sue disposizioni.

Istituzione manager: Presso le Corti di Appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo è prevista la figura di un direttore tecnico - un manager - cui sono affidate l'organizzazione e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale. Tra i suoi compiti, la gestione e il controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto. Dovrà anche razionalizzare e organizzare il loro utilizzo e programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche, provvedere al loro costante aggiornamento e pianificare il loro utilizzo in relazione al loro carico esistente, e alla sua prevedibile evoluzione.

Anno giudiziario: La relazione annuale sullo stato dell'amministrazione della giustizia, svolta in Cassazione, viene affidata al primo presidente, non più al pg. Analogamente, anche nei distretti di Corte d'Appello le relazioni inaugurali vengono pronunciate dai presidenti e non più dai procuratori generali. In entrambi i casi resta ferma la facoltà, per il pg e i procuratori generali, di prendere comunque la parola, facoltà valevole anche per i rappresentanti dell'Avvocatura. Il Parlamento, venendo incontro ai rilievi di Ciampi, ha modificato le norme relative al ministro della Giustizia: "Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario - recita il provvedimento - il ministro della Giustizia dà comunicazione alle Camere sull'amministrazione della giustizia del precedente anno, nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del governo in materia giudiziaria".

Quattro, sostanzialmente, sono stati i rilievi del Capo dello Stato al disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, oltre ad alcune considerazioni di carattere generale. In particolare, Ciampi aveva espresso perplessità sulle parti del ddl riguardanti: la relazione del ministro sull'amministrazione della giustizia, l'inaugurazione dell'anno giudiziario "sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso"; sull'istituzione dell'ufficio regionale di monitoraggio dei procedimenti, che avrebbe comportato "un grave condizionamento dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni". E ancora, sulla facoltà del ministro di impugnare le delibere del Csm riguardanti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi dei magistrati; ed, infine, sulla "menomazione dei poteri del Consiglio superiore della Magistratura" che scaturirebbe da alcuni passaggi contenuti nella riforma, come il nuovo sistema concorsuale per l'accesso alla magistratura. Di conseguenza, queste le modifiche apportate al provvedimento:

Relazione del ministro: Le nuove norme modificate prevedono che "entro il 20esimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il ministro della Giustizia rende comunicazione alle Camere sull'amministrazione della giustizia del precedente anno, nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell'art. 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del governo in materia di giustizia".

Ufficio di monitoraggio dei procedimenti: Il Parlamento ha rinunciato alla sua istituzione, depennando le relative norme dal disegno di legge.

Potere ministro su incarichi: Il ministro può adire alla giustizia amministrativa nei confronti di un provvedimento, non in relazione all'assetto del rapporto tra ministro e Csm ma solo nel caso in cui i conferimenti degli incarichi da parte del Csm presentino vizi di legittimità.

Concorsi: Le nuove norme prevedono, fermo restando le competenze del Csm, che sia per quanto riguarda la frequenza al corso di formazione alla Scuola della magistratura che il sostenimento dell'esame dinnanzi alla commissione, si sostituisce al giudizio o all'esito positivo, il concetto di idoneità, rimesso in via finale alla valutazione del Csm.

Incarichi direttivi: Le norme prevedono che "non possono essere conferiti incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità a magistrati che abbiano meno di 2 anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e non possono essere conferiti incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado a magistrati che abbiano meno di 4 anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dal citato art. 5 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946. Tale disposizione si applica anche alle procedure per il conferimento degli incarichi direttivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".





 
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